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La sorveglianza sanitaria

Cosa prevede la legge, e come la seguiamo.

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (D.Lgs. 81/2008, art. 2, c. 1, lett. m). È effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1).

Cosa prevede la norma

Nei casi di sorveglianza sanitaria il datore di lavoro invia i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e comunica tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (D.Lgs. 81/2008, art. 18, c. 1, lett. g e g-bis). Alla cessazione del rapporto, il medico competente consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie sulla sua conservazione (art. 25, c. 1, lett. e).

Come lo gestisce lo Studio

Nell'area riservata l'azienda mantiene l'elenco dei lavoratori e delle rispettive mansioni. Ogni variazione, che sia un'assunzione, un cambio di mansione o una cessazione, viene registrata con data e autore e costituisce la base su cui lo Studio programma visite e scadenze.

Visita preventiva per i nuovi assunti

Cosa prevede la norma

La visita medica preventiva è intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 2, lett. a). Le visite preventive possono essere svolte anche in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL (art. 41, c. 2-bis).

Come lo gestisce lo Studio

L'azienda indica il nominativo e la mansione di destinazione e sceglie la data, presso lo Studio MedWork oppure, in presenza di più assunzioni, in una giornata di visita in sede. Il giudizio di idoneità è comunicato per iscritto all'azienda e al lavoratore.

Comunicazione di cambio mansione

Cosa prevede la norma

La sorveglianza sanitaria comprende la visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 2, lett. d). Il protocollo sanitario è programmato ed effettuato dal medico competente in funzione dei rischi specifici (art. 25, c. 1, lett. b).

Come lo gestisce lo Studio

L'azienda comunica la nuova mansione e la data da cui decorre. Il Prof. Falconi valuta se i nuovi rischi richiedono una visita e accertamenti prima dell'adibizione; l'esito viene registrato nella posizione del lavoratore.

Rinnovo dell'idoneità presso lo Studio MedWork

Cosa prevede la norma

La visita medica periodica controlla lo stato di salute dei lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno; può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio (art. 41, c. 2, lett. b).

Come lo gestisce lo Studio

Le scadenze derivano dal protocollo sanitario di ciascun lavoratore. L'azienda le consulta in anticipo nell'area riservata e prenota le visite presso lo Studio MedWork nelle date disponibili.

Visite del Prof. Falconi presso la vostra sede

Cosa prevede la norma

Le visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente (art. 41, c. 4). Il medico competente visita inoltre gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno, o con cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi (art. 25, c. 1, lett. l).

Come lo gestisce lo Studio

Per le aziende con più lavoratori da sottoporre a visita, il Prof. Falconi organizza giornate di visita presso la sede aziendale. L'azienda sceglie la giornata, indica i lavoratori da convocare e mette a disposizione un locale idoneo.

Calendario dei prelievi presso la vostra sede

Cosa prevede la norma

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, c. 1, lett. c), nella quale confluiscono anche gli esami clinici e biologici previsti dal protocollo (art. 41, c. 4).

Come lo gestisce lo Studio

Gli accertamenti di laboratorio previsti dal protocollo sanitario vengono eseguiti in azienda secondo un calendario concordato, senza spostare i lavoratori. I risultati sono acquisiti dal medico competente nella cartella di ciascuno.

Ritiro provette a inizio e fine turno

Cosa prevede la norma

Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico; dei risultati viene informato il lavoratore interessato (art. 229, c. 3). I valori limite biologici e le relative indicazioni sono riportati nell'Allegato XXXIX. Per molti indicatori il significato del risultato dipende dal momento del prelievo rispetto all'esposizione.

Come lo gestisce lo Studio

Secondo il calendario concordato, lo Studio ritira presso l'azienda i campioni raccolti a inizio e a fine turno, nei tempi richiesti da ciascun indicatore biologico.

Consulto con il Prof. Bruno Falconi

Cosa prevede la norma

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25, c. 1, lett. a). Dopo un'assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, la visita precedente alla ripresa del lavoro verifica l'idoneità alla mansione (art. 41, c. 2, lett. e-ter).

Come lo gestisce lo Studio

Idoneità con prescrizioni o limitazioni, reinserimenti dopo lunghe assenze, richieste degli organi di vigilanza: dall'area riservata l'azienda cliente scrive direttamente al Prof. Falconi, e la corrispondenza resta agli atti.

Per i lavoratori

I diritti di chi è sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Il giudizio di idoneità

Sulla base delle risultanze delle visite, il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente (art. 41, c. 6). Il giudizio è comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro (c. 6-bis). Avverso il giudizio è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, all'organo di vigilanza territorialmente competente (c. 9).

I controlli sanitari

Il lavoratore è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente (art. 20, c. 2, lett. i). Nell'area riservata trova data, luogo e indicazioni per la prossima visita.

La visita su richiesta

Il lavoratore può chiedere una visita al medico competente, qualora questi la ritenga correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 2, lett. c).

La documentazione sanitaria

Il medico competente informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a sua richiesta, gli rilascia copia della documentazione sanitaria (art. 25, c. 1, lett. h). Alla cessazione del rapporto gli consegna copia della cartella sanitaria e di rischio (lett. e). Resta fermo il diritto di accesso ai propri dati personali (Reg. UE 2016/679, art. 15).

Il Prof. Bruno Falconi
Il medico competente

Prof. Bruno Falconi

[PROFILO PROFESSIONALE: titoli, specializzazione, iscrizione nell'elenco dei medici competenti, esperienza — testo da fornire]

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Indicate i riferimenti dell'azienda e il numero di lavoratori: lo Studio vi ricontatta per illustrare il servizio di sorveglianza sanitaria.